Momo55 ha scritto: ↑14 mag 2024, 18:40
La costituzione non vieta la rielezione del Presidente della Repubblica. La costituzione dice che in caso di guerra si possono sospendere le elezioni. Con legge apposita.
E non vieta nemmeno la cessione di sovranità. Da dove hai tratto queste convinzioni?
Al di là della costituzione non la penso come te su quei fatti. La nostra moneta non valeva la carta su cui era stampata. Lo scontro fra democrazia e comunismo ci ha ridotti tutti quanti al disastro in cui eravamo. Lo si che negli anni 70 l'inflazione aveva raggiunto il 25%? significa che lo stipendio perdeva un quarto del suo valore in un anno. Non eravamo in grado di emettere dei BTP perchè troppo onerosi. Emettevamo solo BOT a 3 mesi con rendita del 20%. Ci eravamo infilati in una situazione insostenibile. Noi, al solito, a causa del conflitto politico stellare interno, non siamo mai stai in grado di sistemare la nostra situazione. Solo con l'entrata nell'Euro siamo riusciti a contenere il disastro.
Ma qui appena si molla, la spinta verso il disastro prende il sopravvento: vedi i 200 miliardi di debiti del superbonus.
siamo riusciti a realizzare qualche cosa come oltre 600 tipi di bonus, agevolazioni e detrazioni. Il totale al ribasso, escluse i cosi di pensioni e assistenza sociale, raggiunge i 240 miliardi l'anno. Siamo il paese che più di tutti al mondo mette soldi in assistenzialismo. Siamo arrivati al punto che non è possibile investire nemmeno nella manutenzione delle strade in città perchè non abbiamo più i soldi.
la gente ne viene informata per caso? Nemmeno per idea. Il popolo si deve manipolare come fossimo ancora in una dittatura.
Ho toppato! Tra pandemie, presidenti rieletti e guerre, mi sono perso!
Ho confuso la proroga dello
stato di emergenza durante la pandemia.
Che Dr Cassese boccia, in quanto anticostituzionale:
[...] 2. Lo “stato di emergenza” e lo “stato di guerra” in Costituzione
Come rilevato da autorevoli esperti (in particolare, il giudice emerito della Corte costituzionale, Sabino Cassese) la pandemia non è una guerra e, di conseguenza, non è applicabile il ricorso all’articolo 78.
La Costituzione Italiana del 1948 non contempla lo “stato di emergenza”, a differenza di quanto previsto, ad esempio, dall’art. 48 della Costituzione di Weimar; dall’art. 116 della Costituzione spagnola; dall’art. 48 della Costituzione ungherese; dall’art. 19 della Costituzione portoghese e dall’art. 16 della Costituzione francese.
Nella nostra Carta fondamentale è previsto unicamente lo “stato di guerra” ex art. 78 Cost., e non (anche) lo “Stato di emergenza”.
Ad ogni modo lo “Stato di guerra” deve essere deliberato dal Parlamento, il quale stabilisce quali sono i poteri del Governo per far fronte alla situazione (art. 78 Cost.), ed infine deve essere dichiarato dal Presidente della Repubblica (art. 87 Cost.). Nel nostro caso lo “stato di emergenza” non è stato invece deliberato dal Parlamento, ne’ dichiarato dal Presidente della Repubblica.
E inoltre, qualsivoglia deroga è ammessa per disciplinare l’esercizi dei diritti, e non per sopprimerli. [...]
https://www.diritto.it/proroga-dello-st ... onalita/#2
Mentre sulla cessione di sovranità, non è permesso neanche un po' e l'avvocato Marco Mori lo spiega nel dettaglio.
Dice questo:
"[..] L’incostituzionalità dei Trattati è palese nella sostanza, ma altresì lo è a monte, ovvero laddove costituiscono, in ogni caso, una illegittima e pacificamente ammessa, anche dagli stessi organismi europei, cessione di sovranità.
Sul punto occorre esaminare l’art. 11 Cost. ovvero la norma che disciplina i limiti richiamati dal citato art. 1: “La Repubblica consente in condizioni di parità con gli altri Stati alle LIMITAZIONI di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra i popoli”.
Orbene la parola “cessione” non esiste nella nostra Carta fondamentale. La Repubblica consente semplicemente le limitazioni di sovranità a condizioni ben precise (reciprocità ed adesione ad un ordinamento che promuova la pace e la giustizia tra i popoli e non certo la forte competitività tra i medesimi). Lapalissiano, quindi, che cedere sovranità è cosa ben diversa dal limitarla.
Limitare significa omettere di esercitare una prerogativa sovrana, ma non consegnare quella prerogativa sovrana ad un soggetto terzo rispetto all’ordinamento italiano a titolo definitivo. Un esempio: eliminare le frontiere costituisce pacificamente una mera limitazione. Se invece si decidesse di far gestire le stesse ad un ordinamento esterno si dovrebbe parlare a pieno titolo di cessione.
Altresì, fermo il divieto pacifico di cessioni, anche per le mere limitazioni la Costituzione pone, come detto, ulteriori condizioni ovvero quella di parità tra le nazioni (esiste oggi questa condizione? Certamente no, basta solo pensare alle differenze con cui ogni Stato si finanzia sui “democratici” mercati) e quella del fine esclusivo dell’adesione ad un ordinamento che tuteli la pace e la giustizia tra i popoli.[...]"
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