Leno Lazzari ha scritto: 19 dic 2023, 8:52
.........per omicidio stradale (di un bambino) in seguito a comportamenti
criminali ? Una pena che poi tra il ravvedersi e il comportamento (bello
sforzo !) ineccepibile in carcere magari verrebbe come troppo spesso
accade, ridotta a tre-due anni ?
Io credo che la giustizia sia tutt'altra cosa .
https://www.iltempo.it/roma-capitale/20 ... -37880341/
..."A raccontare l'accaduto al quotidiano è Alessandro Milano, padre di un compagno di scuola della piccola vittima. «La vergogna più grande è che mercoledì il ragazzo alla guida del Suv è stato qui, sul luogo dello schianto, per quattro ore e non ha versato una lacrima. Non ho visto nessuno disperato, né lui, né i suoi amici: erano tutti sereni, perfino strafottenti. Pensavano ai follower. Hanno avuto una reazione davvero schifosa: sorridevano, hanno iniziato a fare video. Quando un altro genitore ha visto quello che stavano facendo, gli ha fatto notare che c’era un bambino che stava morendo in ospedale. Non hanno avuto alcuna reazione nemmeno in quel momento, e lì è scattato il parapiglia. Solo che poi alla fine il padre è stato addirittura denunciato per aggressione»."...
Patteggiare una condanna a quattro anni !? !? !?
https://www.vanityfair.it/article/testi ... -filmavano
è la richiesta della difesa.
e anche se siamo in italia dove: la legge è uguale per tutti,

è solo una presa per il culo,
non credo che se la caverà cosi a buon mercato, troppo scalpore sui media, non per l'incidente in se stesso, ma perchè il protagonista è (era?) uno youtuber, c'era gente che chiedeva l'ergastolo se non la pena di morte, c'è perfino il rischio di pena "esmplare" a favore di telecamere.
omicidio colposo
Dispositivo dell'art. 589 Codice Penale
Chiunque cagiona per colpa [43] la morte di una persona è punito con la reclusione
da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro(1) la pena è della reclusione da due a sette anni(2).
Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni(3).
[
Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:
1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.](4)