Diritto internazionale in acque internazionali

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Valerio
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Diritto internazionale in acque internazionali

Messaggio da leggere da Valerio »

Per quanto riguarda la navigazione, l’art. 90 UNCLOS stabilisce che ogni Stato ha il diritto di far navigare in alto mare navi che battano la sua bandiera. Questa viene attribuita dallo Stato secondo condizioni da esso stesso determinate, purché sussista un legame sostanziale tra di esso e la nave (art. 91 UNCLOS ). L’esigenza di questo legame è motivata dall’esistenza del fenomeno delle cd. bandiere ombra, i.e. bandiere attribuite da uno Stato senza alcun legame effettivo con esso, e di conseguenza svincolate dall’osservanza delle norme interne o internazionali vigenti sul territorio domestico delle persone, fisiche o giuridiche, che ne esercitino il controllo effettivo (Schiano di Pepe, L., La questione della nazionalità delle navi dinanzi al Tribunale internazionale per il diritto del mare, in Riv. dir. int., 2002, 329 ss.).
Le navi private, invece, sono soggette a una serie di eccezioni. La prima è la pirateria marittima (artt. 101 ss. UNCLOS), crimine juris gentium che, come noto, vive oggi una fervida e preoccupante recrudescenza. In alto mare, in base a una regola consuetudinaria molto antica, qualsiasi Stato può, per mezzo delle sue navi pubbliche, catturare una nave (o un aeromobile) pirata, arrestare i responsabili e requisirne i beni. Gli organi giurisdizionali dello Stato che ha operato la cattura si pronunceranno sulla pena da infliggere e sulle misure da adottare nei confronti delle navi e dei beni.
L’obbligo di cooperazione, inoltre, è anche contemplato nel Protocollo n. 4 sul traffico illecito di migranti per terra, mare e cielo, annesso alla Convenzione di Palermo del 2000 delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata. In base all’art. 8, in particolare, l’abbordaggio e l’ispezione di una nave, così come l’adozione di misure coercitive appropriate, sono sempre permesse, con riferimento ad azioni adottate al fine di combattere il traffico di migranti, se c’è un sospetto che la nave sia priva di nazionalità, mentre, nel caso di nave in alto mare battente bandiera di Stato diverso da quello che interviene, le misure in questione dovranno essere autorizzate (sulla giurisprudenza italiana applicativa di queste regole v. Cataldi, G., Giurisdizione e intervento in alto mare su navi impegnate nel traffico di migranti, in Giur. it., 2015, 1498).
E bene, cosa se ne deduce?

Secondo me, che se lo Stato Italiano individua nell'azione di "ricerca e salvataggio di potenziali naufraghi" il reato di "traffico di migranti", non esiste alcuna convenzione internazionale che vieti al Governo Italiano di adottare misure contro navi che non sono state autorizzate dallo stesso, relative al reato di pirateria e/o traffico di migranti.

In seconda istanza, i presunti naufraghi, issati a bordo di navi non italiane, hanno di fatto (e de jure) il primo approdo nello stato di cui batte bandiera la nave. Per loro vale, di conseguenza, il trattato di Dublino (18 mesi per trasferire il migrante nel paese di primo approdo (quello della nave).
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RedWine
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Re: Diritto internazionale in acque internazionali

Messaggio da leggere da RedWine »

Valerio ha scritto: ↑26 set 2023, 8:42
Per quanto riguarda la navigazione, l’art. 90 UNCLOS stabilisce che ogni Stato ha il diritto di far navigare in alto mare navi che battano la sua bandiera. Questa viene attribuita dallo Stato secondo condizioni da esso stesso determinate, purché sussista un legame sostanziale tra di esso e la nave (art. 91 UNCLOS ). L’esigenza di questo legame è motivata dall’esistenza del fenomeno delle cd. bandiere ombra, i.e. bandiere attribuite da uno Stato senza alcun legame effettivo con esso, e di conseguenza svincolate dall’osservanza delle norme interne o internazionali vigenti sul territorio domestico delle persone, fisiche o giuridiche, che ne esercitino il controllo effettivo (Schiano di Pepe, L., La questione della nazionalità delle navi dinanzi al Tribunale internazionale per il diritto del mare, in Riv. dir. int., 2002, 329 ss.).
Le navi private, invece, sono soggette a una serie di eccezioni. La prima è la pirateria marittima (artt. 101 ss. UNCLOS), crimine juris gentium che, come noto, vive oggi una fervida e preoccupante recrudescenza. In alto mare, in base a una regola consuetudinaria molto antica, qualsiasi Stato può, per mezzo delle sue navi pubbliche, catturare una nave (o un aeromobile) pirata, arrestare i responsabili e requisirne i beni. Gli organi giurisdizionali dello Stato che ha operato la cattura si pronunceranno sulla pena da infliggere e sulle misure da adottare nei confronti delle navi e dei beni.
L’obbligo di cooperazione, inoltre, è anche contemplato nel Protocollo n. 4 sul traffico illecito di migranti per terra, mare e cielo, annesso alla Convenzione di Palermo del 2000 delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata. In base all’art. 8, in particolare, l’abbordaggio e l’ispezione di una nave, così come l’adozione di misure coercitive appropriate, sono sempre permesse, con riferimento ad azioni adottate al fine di combattere il traffico di migranti, se c’è un sospetto che la nave sia priva di nazionalità, mentre, nel caso di nave in alto mare battente bandiera di Stato diverso da quello che interviene, le misure in questione dovranno essere autorizzate (sulla giurisprudenza italiana applicativa di queste regole v. Cataldi, G., Giurisdizione e intervento in alto mare su navi impegnate nel traffico di migranti, in Giur. it., 2015, 1498).
E bene, cosa se ne deduce?

Secondo me, che se lo Stato Italiano individua nell'azione di "ricerca e salvataggio di potenziali naufraghi" il reato di "traffico di migranti", non esiste alcuna convenzione internazionale che vieti al Governo Italiano di adottare misure contro navi che non sono state autorizzate dallo stesso, relative al reato di pirateria e/o traffico di migranti.

In seconda istanza, i presunti naufraghi, issati a bordo di navi non italiane, hanno di fatto (e de jure) il primo approdo nello stato di cui batte bandiera la nave. Per loro vale, di conseguenza, il trattato di Dublino (18 mesi per trasferire il migrante nel paese di primo approdo (quello della nave).
hai ragione e è una cosa da sempre saputa, e da sempre gli stati che finanziano le ONG rinnegano.
ma il problema non sono loro, il problema è la fazione interna all'italia che sta dalla loro parte. quando un ministro ha provato a far valere il diritto internazionale hanno cercato di mandarlo in galera.
"Se vuoi accendere il cervello, SPEGNI LA TV"
magari non basta, ma è un inizio,
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Valerio
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Re: Diritto internazionale in acque internazionali

Messaggio da leggere da Valerio »

RedWine ha scritto: ↑26 set 2023, 9:03
Valerio ha scritto: ↑26 set 2023, 8:42





E bene, cosa se ne deduce?

Secondo me, che se lo Stato Italiano individua nell'azione di "ricerca e salvataggio di potenziali naufraghi" il reato di "traffico di migranti", non esiste alcuna convenzione internazionale che vieti al Governo Italiano di adottare misure contro navi che non sono state autorizzate dallo stesso, relative al reato di pirateria e/o traffico di migranti.

In seconda istanza, i presunti naufraghi, issati a bordo di navi non italiane, hanno di fatto (e de jure) il primo approdo nello stato di cui batte bandiera la nave. Per loro vale, di conseguenza, il trattato di Dublino (18 mesi per trasferire il migrante nel paese di primo approdo (quello della nave).
hai ragione e è una cosa da sempre saputa, e da sempre gli stati che finanziano le ONG rinnegano.
ma il problema non sono loro, il problema è la fazione interna all'italia che sta dalla loro parte. quando un ministro ha provato a far valere il diritto internazionale hanno cercato di mandarlo in galera.
Giustissimo, ma ora il governo è cambiato, Nordio potrebbe riaprire la questione. Non per la consistenza, ma per essere chiari sul Diritto italiano di difendersi dagli stati canaglia europei.

E dalle canaglie italiane, che non hanno ammesso il reato di pirateria.
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Leno Lazzari
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Re: Diritto internazionale in acque internazionali

Messaggio da leggere da Leno Lazzari »

Tanto Nordio quanto Gnappetta, ciascuno per le sue competenze mi paiono
molto determinati ma anche costretti a procedere cum grano salis ma
ANCHE con un occhio e un orecchio tesi per evitare trappole e sgambetti
mediatici del PD .

E per me fanno benissimo perché la fretta é una pessima consigliera...........

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La politica è l’arte d’impedire agli avversari di fare la loro

.........ma andare oltre no ?
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