Da quello che si evince:
Fonte: https://www.italiaoggi.it/news/abuso-de ... 0351001048La pubblicazione dell'immagine di una persona defunta , senza il consenso degli eredi ed a scopo pubblicitario, costituisce illecito e può dar luogo a risarcimento del danno patrimoniale.
Per quanto riguarda la divulgazione di immagini, si ricorda che la legge 22 aprile 1941, n. 633 legge sul diritto d'autore disciplina il profilo dei diritti relativi al ritratto, specificando che la riproduzione o messa in commercio del ritratto di una persona, presuppone il consenso dell'interessato o, se deceduto, dei familiari (art. 96 che richiama l'art. 93, commi 2 e 3 ).
L'immagine della persona, intesa come immagine sociale, trova tutela nell'art. 10 del c.c. e nelle disposizioni sulla diffamazione (art. 595 c.p.).
In assenza del consenso dell'interessato la riproduzione dell'immagine è lecita solo se giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico ricoperto….La pubblicazione del ritratto di una persona nota senza il suo consenso costituisce, tuttavia violazione della legge n. 675 del 1996, e dà diritto al risarcimento anche dei danni non patrimoniali, ai sensi dell'art. 29, comma 9, stessa legge, salvo che ricorrano le eccezioni dell'interesse pubblico, o quando la diffusione dell'immagine sia connessa a fatti che si sono svolti in pubblico o che hanno rilevanza sociale ma senza scopo di lucro.
Quindi, sì, conviene tutelarsi e fare le cose per bene. ;-)
Una delle tante ragioni per cui prediligo la fotografia naturalistica.