Covid: Niente stipendio senza il vaccino, decisione di un giudice

Attualità e Cronaca: discussioni sui fatti che accadono in Italia e nel mondo
Avatar utente
Shamash
Connesso: No
Messaggi: 1944
Iscritto il: 9 giu 2019, 16:37
Ha Assegnato: 982 Mi Piace
Ha Ricevuto: 1357 Mi Piace

Covid: Niente stipendio senza il vaccino, decisione di un giudice

Messaggio da leggere da Shamash »

Sentenza shock di un giudice di Belluno nei confronti di dieci operatori di una RSA che avevano rifiutato la somministrazione vaccinale.
Il giudice, la dott.ssa Anna Travia, ha ritenuto insussistenti le ragioni dei ricorrenti.

A seguito del Processo di Norimberga (da cui scaturì il Codice di Norimberga), venne introdotta la disciplina dell'autodeterminazione, espressamente sancita nella Dichiarazione di Helsinki della World Medical Association (stesura del 1964). Tale principio è espressione della dignità individuale e libertà personale. In pratica essa stabilisce in senso lato la libertà della persona di poter disporre del proprio corpo.

La Costituzione italiana fornisce fondamento giuridico a tale principio negli articoli 2, 13 e 32.

Inoltre esiste il Consenso informato, che è fondamento necessario della liceità dell'attività medica. Ciò entra nell'ordinamento giuridico italiano attraverso la Legge n. 145 del 2001 (che ha ratificato la Convenzione sui diritti dell'uomo e della biomedicina di Oviedo del 1997), oltre alla Legge n. 219 del 2017 ("Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento") e, infine, lo stesso Codice di Deontologia Medica parla di Consenso Informato.

Desidero, a questo punto, far luce su quanto sancito dalla Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, ove si evidenzia la necessità di un'"informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell'intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi”.
Lo scopo primario è, dunque, la tutela della salute individuale. Ciò è un diritto fondamentale nella medesima Convenzione di Oviedo, così come si evince anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dove si cita espressamente che “ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica”.

Alla luce di tutto questo, pare evidente che una profilassi vaccinale obbligatoria (per fasce di popolazione o professione, come in questo caso), sia una contraddizione. Oltre a ciò, si sommano nella fattispecie attuale anche una serie di problematiche evidenti: mancanza di responsabilità delle case farmaceutiche su eventuali danni dei vaccini, carenza di studi di sicurezza (soprattutto sul medio-lungo termine), carenza di ricerche epidemiologiche a lungo termine, omissione di accurate analisi pre-vaccinali (per una somministrazione personalizzata in base alle condizioni cliniche di ogni persona) e molto altro.

Il medico del lavoro che ha valutato la posizione dei dieci ricorrenti non ha nemmeno colpa, perché anch'egli ha le mani legate dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo) che attraverso il 'Documento sui vaccini' sancisce il dovere del medico di non sconsigliare nessun vaccino, pena l'illecito disciplinare. Chi dovesse farlo (non perché "no-vax", bensì perché mosso da legittima cautela e fondamento scientifico) viene punito con la radiazione e il pubblico scherno.

La vaccinazione di massa appare, quindi, il metodo più cristallino che lede il principio di autodeterminazione. La malattia può essere una fatalità, mentre farsi somministrare un farmaco è sempre una decisione volontaria (che può, eventualmente, creare conseguenze alla salute stessa).

Mi auguro quindi che i dieci sfortunati soggetti implicati in questa vicenda possano far presto ricorso ad una sentenza tanto ingiusta quanto irragionevole, anche a costo di arrivare sino alla Corte europea dei diritti dell'uomo.
Il giudice ha, inoltre, motivato la sentenza affermando che "è ampiamente nota l'efficacia del vaccino nell'impedire l'evoluzione negativa della patologia causata dal virus come si evince dal drastico calo dei decessi fra le categorie che hanno potuto usufruire delle dosi, quali il personale sanitario, gli ospiti delle rsa e i cittadini di Israele dove il vaccino è stato somministrato a milioni di individui". Questo è un suo giudizio di merito, parziale e limitato, dove non vi è nessun riscontro scientifico sul medio-lungo termine e soprattutto ci si deve basare unicamente sui dati che ci giungono (che possono tranquillamente essere falsati, incorretti o parziali).

Fonte: ANSA
«Siate il meglio di qualunque cosa siate» [Martin Luther King]
«Dove regna la saggezza, non vi è alcun conflitto tra pensiero e sentimento» [Carl Gustav Jung]
Connesso
Avatar utente
nerorosso
Connesso: Sì
Messaggi: 5809
Iscritto il: 8 giu 2019, 17:34
Ha Assegnato: 3487 Mi Piace
Ha Ricevuto: 2801 Mi Piace

Re: Covid: Niente stipendio senza il vaccino, decisione di un giudice

Messaggio da leggere da nerorosso »

Shamash ha scritto: 23 mar 2021, 18:16 Sentenza shock di un giudice di Belluno nei confronti di dieci operatori di una RSA che avevano rifiutato la somministrazione vaccinale.
Il giudice, la dott.ssa Anna Travia, ha ritenuto insussistenti le ragioni dei ricorrenti.

A seguito del Processo di Norimberga (da cui scaturì il Codice di Norimberga), venne introdotta la disciplina dell'autodeterminazione, espressamente sancita nella Dichiarazione di Helsinki della World Medical Association (stesura del 1964). Tale principio è espressione della dignità individuale e libertà personale. In pratica essa stabilisce in senso lato la libertà della persona di poter disporre del proprio corpo.

La Costituzione italiana fornisce fondamento giuridico a tale principio negli articoli 2, 13 e 32.

Inoltre esiste il Consenso informato, che è fondamento necessario della liceità dell'attività medica. Ciò entra nell'ordinamento giuridico italiano attraverso la Legge n. 145 del 2001 (che ha ratificato la Convenzione sui diritti dell'uomo e della biomedicina di Oviedo del 1997), oltre alla Legge n. 219 del 2017 ("Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento") e, infine, lo stesso Codice di Deontologia Medica parla di Consenso Informato.

Desidero, a questo punto, far luce su quanto sancito dalla Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, ove si evidenzia la necessità di un'"informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell'intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi”.
Lo scopo primario è, dunque, la tutela della salute individuale. Ciò è un diritto fondamentale nella medesima Convenzione di Oviedo, così come si evince anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dove si cita espressamente che “ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica”.

Alla luce di tutto questo, pare evidente che una profilassi vaccinale obbligatoria (per fasce di popolazione o professione, come in questo caso), sia una contraddizione. Oltre a ciò, si sommano nella fattispecie attuale anche una serie di problematiche evidenti: mancanza di responsabilità delle case farmaceutiche su eventuali danni dei vaccini, carenza di studi di sicurezza (soprattutto sul medio-lungo termine), carenza di ricerche epidemiologiche a lungo termine, omissione di accurate analisi pre-vaccinali (per una somministrazione personalizzata in base alle condizioni cliniche di ogni persona) e molto altro.

Il medico del lavoro che ha valutato la posizione dei dieci ricorrenti non ha nemmeno colpa, perché anch'egli ha le mani legate dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo) che attraverso il 'Documento sui vaccini' sancisce il dovere del medico di non sconsigliare nessun vaccino, pena l'illecito disciplinare. Chi dovesse farlo (non perché "no-vax", bensì perché mosso da legittima cautela e fondamento scientifico) viene punito con la radiazione e il pubblico scherno.

La vaccinazione di massa appare, quindi, il metodo più cristallino che lede il principio di autodeterminazione. La malattia può essere una fatalità, mentre farsi somministrare un farmaco è sempre una decisione volontaria (che può, eventualmente, creare conseguenze alla salute stessa).

Mi auguro quindi che i dieci sfortunati soggetti implicati in questa vicenda possano far presto ricorso ad una sentenza tanto ingiusta quanto irragionevole, anche a costo di arrivare sino alla Corte europea dei diritti dell'uomo.
Il giudice ha, inoltre, motivato la sentenza affermando che "è ampiamente nota l'efficacia del vaccino nell'impedire l'evoluzione negativa della patologia causata dal virus come si evince dal drastico calo dei decessi fra le categorie che hanno potuto usufruire delle dosi, quali il personale sanitario, gli ospiti delle rsa e i cittadini di Israele dove il vaccino è stato somministrato a milioni di individui". Questo è un suo giudizio di merito, parziale e limitato, dove non vi è nessun riscontro scientifico sul medio-lungo termine e soprattutto ci si deve basare unicamente sui dati che ci giungono (che possono tranquillamente essere falsati, incorretti o parziali).

Fonte: ANSA
Sulla base di quanto citato, mi pare che il ricorso in Appello ci stia tutto. E mi pare pure alla CEDU.

Posto naturalmente che anche questa non sia ormai avviata verso il covidiotismo
SLAVA ROSSIJA!!! 🇷🇺
Rispondi