La presunzione di innocenza
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La presunzione di innocenza
In occasione dello sbrocco social di Beppe Grillo sulla posizione giudiziaria del figlio Ciro, indagato per violenza sessuale di gruppo, ho assistito ad un dibattito televisivo in cui si discuteva anche di presunzione d’innocenza, come se questo principio garantistico fosse sconosciuto al nostro sistema giuridico e fosse invece un obbligo, ancora in itinere, di adeguamento alla normativa europea. A scanso di equivoci sarà opportuno rammentare che la nostra Costituzione, all’art. 27, co. 2, prevede che “l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”. L’espressione “non colpevole” è in realtà distinta da quella, apparentemente identica, di “innocente”, vediamo perché. Mentre la presunzione di innocenza vuole che l’imputato, anche dopo una o due sentenze di condanna, non ancora definitive perché soggette ad altri mezzi di impugnazione (ad esempio, giudizio di cassazione), debba essere riconosciuto e trattato esattamente come un cittadino che non si trova sottoposto a giudizio penale, il “divieto di considerare colpevole l’imputato fino a sentenza definitiva”, come afferma la nostra Costituzione, introduce una facoltà ed una garanzia: la facoltà è quella di trattare giudizialmente l’indagato/imputato come persona sospettata di reità (e non un presunto innocente, immacolato); la garanzia è che tale sospettato (presunto né innocente ma nemmeno colpevole) non può essere assoggettato a misure riservate a coloro la cui colpevolezza sia stata definitivamente accertata. Insomma, la nostra Costituzione rifiuta ogni “presunzione”, sia di innocenza, sia di non-colpevolezza, sia di colpevolezza, e stabilisce un “divieto” (di assoggettare l’indagato/imputato a misure che presuppongono una colpevolezza definitivamente accertata).
La direttiva europea acquisita recentemente anche dall’Italia prevede, all’articolo 4, comma 1, che “Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata "legalmente provata", le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole. Ciò lascia impregiudicati gli atti della pubblica accusa volti a dimostrare la colpevolezza dell’indagato o imputato e le decisioni preliminari di natura procedurale adottate da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità”.
Ciò introduce un principio che può, paradossalmente, essere meno garantistico per la persona sottoposta ad indagine/giudizio, perché la garanzia presuntiva di “innocenza” di cui alla direttiva europea dura finché la colpevolezza non sia stata “legalmente accertata” e tale accertamento legale si ha anche con una sentenza di primo grado (cioè, nel nostro sistema, “non definitiva”). Da questo punto di vista il tenore letterale della nostra norma costituzionale, che rinvia la perdita di ogni garanzia processuale al momento in cui la colpevolezza sia stata affermata in via “definitiva”, appare più garantistico per l’imputato.
Ma la direttiva europea, a ben guardare, introduce garanzie di tipo ‘comunicativo’, perché ogni dichiarazione pubblica rilasciata da “autorità pubblica” (non soltanto “giudiziaria”) non può “presentare” la persona come “colpevole”. Ma i media possono invece farlo. Inoltre, siccome la presunzione di innocenza dura fino a sentenza di condanna “legalmente accertata” (e dunque di anche di primo grado), le autorità pubbliche, compresa quella giudiziaria, può presentare il condannato in primo grado come (presunto) “colpevole”. Nel nostro sistema costituzionale (ancora) non si può fare.
I riferiti limiti informativi (art. 4, comma 3 della direttiva) non impediscono però alle pubbliche autorità di divulgare informazioni sui procedimenti penali, a meno che il segreto non sia strettamente necessario per motivi connessi all’indagine penale o per l’interesse pubblico.
Nella prospettiva qui considerata, all’articolo 5 della direttiva si prevede che “Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che gli indagati e imputati non siano presentati come colpevoli, in tribunale o in pubblico, attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica. Ciò però non osta a che gli Stati membri applichino misure di coercizione fisica che si rivelino necessarie per ragioni legate al caso di specie, in relazione alla sicurezza o al fine di impedire che gli indagati o imputati fuggano o entrino in contatto con terzi”. Insomma, nulla di più, a favore dell’imputato, di cui già si faccia in Italia.
Con ulteriori disposizioni si precisano i temi dell’onere della prova della colpevolezza che incombe all’accusa, del diritto alla prova (art. 6), del diritto al silenzio e del diritto di non autoincriminarsi (art. 7). Gli artt. 8-9 disciplinano il diritto di presenziare al processo e il diritto ad un nuovo processo in caso di mancata presenza al processo. Tutto già contemplato nel nostro vigente sistema.
L’art. 11 prevede che entro il 1° aprile 2020 e successivamente ogni tre anni, gli stati membri trasmettano i dati con cui si è data attuazione alla direttiva e entro il 1° aprile 2021 sia presentato al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sull’attuazione della direttiva. Cioè, adempimenti burocratici.
Come si vede, in buona sostanza, nessuna rivoluzione garantistica a favore degli indagati/imputati del nostro vigente sistema giudiziario. I garantisti un tanto al chilo (cioè gli impunitari della criminalità dei colletti bianchi) dovranno trovare qualche altra occasione.
La direttiva europea acquisita recentemente anche dall’Italia prevede, all’articolo 4, comma 1, che “Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata "legalmente provata", le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole. Ciò lascia impregiudicati gli atti della pubblica accusa volti a dimostrare la colpevolezza dell’indagato o imputato e le decisioni preliminari di natura procedurale adottate da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità”.
Ciò introduce un principio che può, paradossalmente, essere meno garantistico per la persona sottoposta ad indagine/giudizio, perché la garanzia presuntiva di “innocenza” di cui alla direttiva europea dura finché la colpevolezza non sia stata “legalmente accertata” e tale accertamento legale si ha anche con una sentenza di primo grado (cioè, nel nostro sistema, “non definitiva”). Da questo punto di vista il tenore letterale della nostra norma costituzionale, che rinvia la perdita di ogni garanzia processuale al momento in cui la colpevolezza sia stata affermata in via “definitiva”, appare più garantistico per l’imputato.
Ma la direttiva europea, a ben guardare, introduce garanzie di tipo ‘comunicativo’, perché ogni dichiarazione pubblica rilasciata da “autorità pubblica” (non soltanto “giudiziaria”) non può “presentare” la persona come “colpevole”. Ma i media possono invece farlo. Inoltre, siccome la presunzione di innocenza dura fino a sentenza di condanna “legalmente accertata” (e dunque di anche di primo grado), le autorità pubbliche, compresa quella giudiziaria, può presentare il condannato in primo grado come (presunto) “colpevole”. Nel nostro sistema costituzionale (ancora) non si può fare.
I riferiti limiti informativi (art. 4, comma 3 della direttiva) non impediscono però alle pubbliche autorità di divulgare informazioni sui procedimenti penali, a meno che il segreto non sia strettamente necessario per motivi connessi all’indagine penale o per l’interesse pubblico.
Nella prospettiva qui considerata, all’articolo 5 della direttiva si prevede che “Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che gli indagati e imputati non siano presentati come colpevoli, in tribunale o in pubblico, attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica. Ciò però non osta a che gli Stati membri applichino misure di coercizione fisica che si rivelino necessarie per ragioni legate al caso di specie, in relazione alla sicurezza o al fine di impedire che gli indagati o imputati fuggano o entrino in contatto con terzi”. Insomma, nulla di più, a favore dell’imputato, di cui già si faccia in Italia.
Con ulteriori disposizioni si precisano i temi dell’onere della prova della colpevolezza che incombe all’accusa, del diritto alla prova (art. 6), del diritto al silenzio e del diritto di non autoincriminarsi (art. 7). Gli artt. 8-9 disciplinano il diritto di presenziare al processo e il diritto ad un nuovo processo in caso di mancata presenza al processo. Tutto già contemplato nel nostro vigente sistema.
L’art. 11 prevede che entro il 1° aprile 2020 e successivamente ogni tre anni, gli stati membri trasmettano i dati con cui si è data attuazione alla direttiva e entro il 1° aprile 2021 sia presentato al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sull’attuazione della direttiva. Cioè, adempimenti burocratici.
Come si vede, in buona sostanza, nessuna rivoluzione garantistica a favore degli indagati/imputati del nostro vigente sistema giudiziario. I garantisti un tanto al chilo (cioè gli impunitari della criminalità dei colletti bianchi) dovranno trovare qualche altra occasione.
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Re: La presunzione di innocenza
In due parole, son convinto che oggi Grillo non avrebbe fatto quel che ha fatto fare riguardo alla prescrizione.
Se condannato in prima istanza i processi vanno avanti senza alcuna prescrizione e visto che ormai son già passati due anni, arrivare al termine dei 3 processi come previsto, prescriverli avvalendosi di vari rinvii, arrivare a 5 anni, era un gioco da ragazzi.
Qui davvero c'è chi può subire il proprio male.
Se condannato in prima istanza i processi vanno avanti senza alcuna prescrizione e visto che ormai son già passati due anni, arrivare al termine dei 3 processi come previsto, prescriverli avvalendosi di vari rinvii, arrivare a 5 anni, era un gioco da ragazzi.
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Re: La presunzione di innocenza
E' molto probabile. Ma poiché la giustizia di un paese non può essere condizionata dai problemi personali, familiari, di nessuno, che si chiami Berlusconi o Grillo non rileva, le riforme avviate da Bonafede (spazzacorroti, prescrizione) devono, a mio sommesso avviso, andare avanti.
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Re: La presunzione di innocenza
Si, però il sig. Grillo si lamenta per il tiri tara di soli 2 anni, vorrei vederlo tirare avanti per una decina come è successo a tante persone poi giudicate innocenti per non aver commesso il fatto. E se di queste cause fossero capitate a chi non aveva i mezzi per sopportare 10 anni di tribunale ed era costretto a tenersi un misero avvocato difensore ... sarebbe andato in galera da innocente. Ci pensi il sig. Grillo, questo forse è il suo giudizio universale.Salvo ha scritto: ↑20 apr 2021, 15:09 E' molto probabile. Ma poiché la giustizia di un paese non può essere condizionata dai problemi personali, familiari, di nessuno, che si chiami Berlusconi o Grillo non rileva, le riforme avviate da Bonafede (spazzacorroti, prescrizione) devono, a mio sommesso avviso, andare avanti.
Lui ha poco da sgrillare, ha la Bongiorno dall'altra parte, non l'avvocato Cinci Beretta.
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Re: La presunzione di innocenza
Bisogna diminuire i gradi del giudizio (se non si vuole tornare al precedente sistema inquisitorio; ne ho parlato in un post di qualche tempo fa).
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Il ritardo dell'indagine
Luca Fazzo:
“[…] Quando la denuncia della ragazza viene trasmessa da Milano a Tempio, viene gestita come un fascicolo ordinario. Il nome di Beppe Grillo, padre di uno degli indagati, proprietario della villa dove lo stupro sarebbe avvenuto, fa il resto per indurre alla cautela. Per interrogare l'unica testimone possibile, la madre di Ciro Grillo, i pm aspettano tre mesi. Per nominare un tecnico che analizzi i telefoni del quartetto, due mesi. Per la chiusura dell' indagine bisogna aspettare il novembre del 2020. E lì si scopre che comunque un po' di riscontri alle dichiarazioni della vittima sono stati trovati […]”
“Una situazione paradossale che rende legittima la domanda-invettiva lanciata ieri da Grillo: «Perché non sono in galera se sono degli stupratori?»”.
_____________
Effettivamente, se questa ricostruzione è fondata, il sospetto che i magistrati di Tempio Pausania abbiano volontariamente rallentato le indagini per annacquare il quadro probatorio in vista di una richiesta di archiviazione cade: è la condizione di quella sede giudiziaria (un Procuratore e quattro sostituti) a non consentire indagini sollecite. La domanda (urlata) che pone Grillo circa la mancata misura cautelare a carico degli indagati («Perché non sono in galera se sono degli stupratori?») ha una risposta che conoscono ormai tutti: la misura cautelare presuppone almeno uno dei seguenti presupposti: pericolo di inquinamento delle prove; pericolo di fuga; pericolo di reiterazione del reato, nessuno dei quali è stato ritenuto sussistente. Si può finire a giudizio anche senza aver fatto neanche un'ora di "domiciliari".
“[…] Quando la denuncia della ragazza viene trasmessa da Milano a Tempio, viene gestita come un fascicolo ordinario. Il nome di Beppe Grillo, padre di uno degli indagati, proprietario della villa dove lo stupro sarebbe avvenuto, fa il resto per indurre alla cautela. Per interrogare l'unica testimone possibile, la madre di Ciro Grillo, i pm aspettano tre mesi. Per nominare un tecnico che analizzi i telefoni del quartetto, due mesi. Per la chiusura dell' indagine bisogna aspettare il novembre del 2020. E lì si scopre che comunque un po' di riscontri alle dichiarazioni della vittima sono stati trovati […]”
“Una situazione paradossale che rende legittima la domanda-invettiva lanciata ieri da Grillo: «Perché non sono in galera se sono degli stupratori?»”.
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Effettivamente, se questa ricostruzione è fondata, il sospetto che i magistrati di Tempio Pausania abbiano volontariamente rallentato le indagini per annacquare il quadro probatorio in vista di una richiesta di archiviazione cade: è la condizione di quella sede giudiziaria (un Procuratore e quattro sostituti) a non consentire indagini sollecite. La domanda (urlata) che pone Grillo circa la mancata misura cautelare a carico degli indagati («Perché non sono in galera se sono degli stupratori?») ha una risposta che conoscono ormai tutti: la misura cautelare presuppone almeno uno dei seguenti presupposti: pericolo di inquinamento delle prove; pericolo di fuga; pericolo di reiterazione del reato, nessuno dei quali è stato ritenuto sussistente. Si può finire a giudizio anche senza aver fatto neanche un'ora di "domiciliari".
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Re: Il ritardo dell'indagine
poveri magistrati oberati di lavoro, e soprattutto ignari che si trattava del figlio della persona che deteneva le sorti del governo.Salvo ha scritto: ↑20 apr 2021, 18:23 Luca Fazzo:
“[…] Quando la denuncia della ragazza viene trasmessa da Milano a Tempio, viene gestita come un fascicolo ordinario. Il nome di Beppe Grillo, padre di uno degli indagati, proprietario della villa dove lo stupro sarebbe avvenuto, fa il resto per indurre alla cautela. Per interrogare l'unica testimone possibile, la madre di Ciro Grillo, i pm aspettano tre mesi. Per nominare un tecnico che analizzi i telefoni del quartetto, due mesi. Per la chiusura dell' indagine bisogna aspettare il novembre del 2020. E lì si scopre che comunque un po' di riscontri alle dichiarazioni della vittima sono stati trovati […]”
“Una situazione paradossale che rende legittima la domanda-invettiva lanciata ieri da Grillo: «Perché non sono in galera se sono degli stupratori?»”.
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Effettivamente, se questa ricostruzione è fondata, il sospetto che i magistrati di Tempio Pausania abbiano volontariamente rallentato le indagini per annacquare il quadro probatorio in vista di una richiesta di archiviazione cade: è la condizione di quella sede giudiziaria (un Procuratore e quattro sostituti) a non consentire indagini sollecite. La domanda (urlata) che pone Grillo circa la mancata misura cautelare a carico degli indagati («Perché non sono in galera se sono degli stupratori?») ha una risposta che conoscono ormai tutti: la misura cautelare presuppone almeno uno dei seguenti presupposti: pericolo di inquinamento delle prove; pericolo di fuga; pericolo di reiterazione del reato, nessuno dei quali è stato ritenuto sussistente. Si può finire a giudizio anche senza aver fatto neanche un'ora di "domiciliari".
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il problema non sono questi diritti, ma l'abuso che se ne fa.
non è possibile che tutti ricorrono e moltissimi arrivino in cassazione, la maggioranza dei processi dovrebbe fermarsi al primo grado, e solo eccezionalmente arrivare in cassazione.
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Re: La presunzione di innocenza
no, si tratta dei diritti dei cittadini.
il problema non sono questi diritti, ma l'abuso che se ne fa.
non è possibile che tutti ricorrono e moltissimi arrivino in cassazione, la maggioranza dei processi dovrebbe fermarsi al primo grado, e solo eccezionalmente arrivare in cassazione.
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Re: Il ritardo dell'indagine
[RedWine ]
poveri magistrati oberati di lavoro, e soprattutto ignari che si trattava del figlio della persona che deteneva le sorti del governo.
“Non so con quali armi si combatterà la Terza guerra mondiale, ma la Quarta sì: con bastoni e pietre.”(Albert Einstein)
Re: La presunzione di innocenza
Solo che poi è saltato il ministro della giustizia e qualcosa che poteva o doveva.. passare inosservata... forse è saltata fuori così...x puro caso.Alfa ha scritto: ↑20 apr 2021, 11:33 In due parole, son convinto che oggi Grillo non avrebbe fatto quel che ha fatto fare riguardo alla prescrizione.
Se condannato in prima istanza i processi vanno avanti senza alcuna prescrizione e visto che ormai son già passati due anni, arrivare al termine dei 3 processi come previsto, prescriverli avvalendosi di vari rinvii, arrivare a 5 anni, era un gioco da ragazzi.
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Re: La presunzione di innocenza
Ma chi? Salvini si sa che è innocente, sarebbe stato colpevole se si fosse comportato in modo diverso. Il figlio di Grillo? Lì mi sono fatto una certa idea, nel caso poi ne parlerò.
Ci saranno sempre degli Eschimesi pronti a dettar norme su come devono comportarsi gli abitanti del Congo durante la calura.
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Re: La presunzione di innocenza
Embè, non so perché pensavo più che altro a sto figlio di Grillo. Che poi è un discorso interessante, magari lancio un thread, oh yes...
Ci saranno sempre degli Eschimesi pronti a dettar norme su come devono comportarsi gli abitanti del Congo durante la calura.